(massima n. 1)
Il consenso prestato dall'imputato alla testimonianza dell'avvocato che abbia svolto attivitą difensiva nel suo interesse non fa comunque venir meno il segreto professionale e la facoltą del difensore di astenersi dal deporre su quanto appreso nello svolgimento del suo ufficio. (Dichiara inammissibile, Corte Assise Appello Catania, 13/07/2020)