(massima n. 1)
La decisione in ordine all'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche per violazione del segreto professionale ex art. 200 cod. proc. pen. e sulla loro conseguente distruzione, ai sensi dell'art. 271, commi 2 e 3, cod. proc. pen., può intervenire in ogni stato e grado del giudizio ad opera del giudice che procede e non è impedita da eventuali decisioni in senso difforme in precedenza adottate, quantunque non impugnate, essendo l'inutilizzabilità rilevabile d'ufficio ex art. 191, comma 2, cod. proc. pen. e, dunque, non lasciata alla disponibilità esclusiva delle parti. (Annulla in parte con rinvio, Corte Appello Venezia, 16/09/2019)