(massima n. 1)
In tema di misure cautelari personali, il delitto di lesioni commesso a mani nude, benché realizzato con modalitā particolarmente efferate, in mancanza di una delle aggravanti indicate dall'art. 362, comma 1-ter, cod. proc. pen., č escluso dai reati per i quali č eccezionalmente previsto l'espletamento dell'interrogatorio postumo in luogo dell'interrogatorio preventivo, non rientrando nel sintagma "gravi delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale" di cui all'art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. (Fattispecie afferente a condotta consistita nello sferrare violentissimi pugni al volto della persona offesa, cagionandole la frattura delle ossa nasali con alterazione del profilo mascellare e la frattura di due vertebre cervicali).