(massima n. 1)
In tema di maltrattamenti ed in generale per i reati ricompresi nell'art. 362, comma 1-ter, c.p.p., la mancata audizione della persona offesa entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato in assenza di un formale provvedimento del pubblico ministero che ne differisca l'espletamento in forza della clausola di salvaguardia di cui all'art. 2 L. n. 69/2019 non è assistita da alcuna sanzione processuale, integra al più un illecito disciplinare e non determina né nullità, né inutilizzabilità degli atti nel frattempo compiuti, né incide sulla legittimità dell'applicazione o del mantenimento delle misure cautelari personali.