(massima n. 1)
In tema di indagini preliminari, l'attivitā di campionamento dei rifiuti non ha natura di accertamento tecnico, ma di rilievo, salvi i casi in cui la refertazione dei campioni richieda specifiche competenze o l'utilizzo di tecniche particolari di prelievo, nei quali č riconosciuto all'indagato il diritto al previo avviso del compimento delle operazioni. (In motivazione, la Corte, dopo aver ribadito che l'attivitā di campionamento dei rifiuti non impone il rispetto delle metodiche fissate dalla norma UNI 10802, ha chiarito che č rimessa al giudice del fatto la valutazione circa il "quantum" di competenza e di difficoltā tecnica richiesto per l'effettuazione delle operazioni di prelievo, strumentale ai fini dell'eventuale attivazione della procedura garantita di cui all'art. 360 cod. proc. pen.).