(massima n. 1)
E' manifestamente infondata la questione di legittimitą costituzionale dell'art. 190-bis, cod. proc. pen. in relazione agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione ed all'art. 6 della Convenzione EDU - nella parte in cui, in presenza di specifiche esigenze, sottrae al contraddittorio dibattimentale la persona offesa maggiorenne dichiarata particolarmente vulnerabile - atteso che tale peculiare regime, di carattere processuale, si giustifica per l'esigenza di prevenire l'usura delle fonti di prova, in tale ipotesi particolarmente stringente, e che si tratta di dichiarazioni provenienti da soggetti gią esaminati nel rispetto della oralitą e delle regole del contraddittorio, essendo rimessa alla discrezionalitą del legislatore la scelta di graduare forme e livelli diversi di contraddittorio purché sia garantito il diritto di difesa. (Rigetta, Corte Appello Napoli, 13/11/2018)