(massima n. 1)
E' manifestamente infondata la questione di legittimitą costituzionale dell'art. 190-bis, comma 1, cod. proc. pen. in relazione agli artt. 3, 25, 27, 111 della Costituzione - nella parte in cui consente l'acquisizione mediante lettura dei verbali delle prove dichiarative assunte dinanzi a giudice persona fisica diverso da quello successivamente chiamato a decidere - atteso che tale peculiare regime si giustifica per l'esigenza di prevenire l'usura delle fonti di prova (particolarmente stringente nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen.), e che si tratta di dichiarazioni provenienti da persone gią debitamente esaminate e controesaminate dal soggetto nei cui confronti saranno utilizzate. (Rigetta in parte, Corte Assise Appello Napoli, 28/11/2016)