(massima n. 1)
La regola dettata dall'art. 190-bis cod. proc. pen., secondo cui, nei procedimenti per i reati previsti dall'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., la rinnovazione dell'assunzione della testimonianza č consentita solo qualora sia necessario sulla base di specifiche esigenze, si applica a tutti i reati oggetto del medesimo procedimento, anche se alcuni di essi siano diversi da quelli previsti dall'art.51 cod.proc.pen. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'art.190-bis cod.proc.pen. fa riferimento al procedimento e non ai reati in esso trattati e che, inoltre, l'eventuale differenziazione del regime probatorio determinerebbe un irrazionale frazionamento della sequenza procedimentale, comportando l'applicazione di regimi diversificati a seconda dell'imputazione in relazione alla quale la prova viene assunta). (Rigetta in parte, Corte Appello Messina, 06/07/2017)