(massima n. 1)
Il provvedimento di ammissione dell'esame dibattimentale dei soggetti che hanno giā reso dichiarazioni, previsto dall'art. 190-bis cod. proc. pen. nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., richiesto dalle parti in caso di mutamento della composizione del collegio giudicante, č condizionato dall'apprezzamento discrezionale del giudice circa la necessitā di un nuovo esame sui medesimi fatti, in relazione alle ragioni che la parte richiedente ha l'onere di specificare e, eventualmente, agli ulteriori elementi di fatto emersi. (In motivazione la Corte ha chiarito che tale disciplina non č in contrasto con l'art. 6, par. 1 e 3 CEDU, come interpretato dalla Corte Edu nelle sentenze del 9 luglio 2002, P.K. c. Finlandia, e del 9 marzo 2004, Pitkanen c. Finlandia). (Annulla in parte con rinvio, App. Reggio Calabria, 17/11/2016)