Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 21858 del 2 agosto 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

La valutazione circa la congruità del termine di decadenza previsto contrattualmente, a norma dell'art. 2965 cod. civ., appartiene alla competenza del giudice di merito. Quest'ultimo deve considerare la brevità dello specifico termine e la particolare situazione del soggetto coinvolto. In sede di legittimità, tale decisione può essere censurata solo attraverso la denuncia di errori giuridici specifici, non potendo sollecitare semplicemente una diversa valutazione dei fatti già effettuata dal giudice di merito. La norma in esame, infatti, fissa i parametri della valutazione ma demanda al giudice la loro concreta applicazione.

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