(massima n. 1)
La corte ribadisce che la clausola claims made, che condiziona la copertura assicurativa alla richiesta del danneggiato, non pone una decadenza convenzionale nulla ai sensi dell'art. 2965 cod. civ., ma č parte della definizione del rischio assicurato. La clausola č valida se prevede una retroattivitā pluriannuale e un periodo di ultrattivitā adeguato, non producendo vessatorietā per delimitazione dell'oggetto contrattuale.