(massima n. 1)
In tema di Fondo di previdenza generale per gli assicurati ENPAM, l'art. 28 del relativo regolamento introduce una causa di decadenza convenzionale dal diritto alla pensione ai superstiti, laddove prevede una specifica modalitą formale e temporale di esercizio del diritto, costituita dalla presentazione della domanda nel termine di cinque anni dal decesso del de cuius, di modo che, non venendo in rilievo un'ipotesi di prescrizione, non si pone né il problema del rispetto della riserva di legge stabilita dall'art. 2946 c.c. per la prescrizione decennale, né della mancanza di una previsione in tal senso nell'art. 3, comma 12, della l. n. 335 del 1995, rilevando, invece, i limiti stabiliti in via generale dall'art. 2965 c.c. per le decadenze convenzionali.