Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 23975 del 6 settembre 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

In materia di credito professionale, il decorso del termine di prescrizione ex art. 2957 c.c. per il pagamento del compenso professionale deve avviarsi dalla decisione della lite, dalla conciliazione, o dalla revoca del mandato. Se la revoca del mandato è intervenuta in corso di causa e viene dedotta nella memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., benché tardiva, essa non rappresenta una mutatio libelli ma una mera difesa connessa alla vicenda sostanziale oggetto della causa.

(massima n. 2)

La modificazione della domanda ammessa dall'art. 183, comma 6, c.p.c. può riguardare uno o entrambi gli elementi oggettivi della medesima (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, per ciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, o l'allungamento dei tempi processuali.

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