(massima n. 1)
Il diritto alla riscossione degli interessi sulle sanzioni amministrative pecuniarie - sorto a seguito del ritardo nel pagamento dell'imposta principale individuata in una cartella di pagamento emessa dopo il passaggio in giudicato della sentenza di conferma dell'avviso di liquidazione - si prescrive nel termine di dieci anni, in applicazione dell'art. 2953 c.c., che disciplina, in via generale, l'actio iudicati.