Cassazione civile Sez. V ordinanza n. 23572 del 3 settembre 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

Il diritto alla riscossione degli interessi sulle sanzioni amministrative pecuniarie - sorto a seguito del ritardo nel pagamento dell'imposta principale individuata in una cartella di pagamento emessa dopo il passaggio in giudicato della sentenza di conferma dell'avviso di liquidazione - si prescrive nel termine di dieci anni, in applicazione dell'art. 2953 c.c., che disciplina, in via generale, l'actio iudicati.

(massima n. 2)

In tema di riscossione delle imposte, la notifica dell'iscrizione ipotecaria può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Tale modalità di notifica prevista dall'art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973 è valida e gli eventuali vizi della notificazione risultano comunque sanati dalla proposizione del ricorso da parte del contribuente, avendo l'atto raggiunto il suo scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c.

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