Cassazione civile Sez. V ordinanza n. 23572 del 3 settembre 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Il diritto alla riscossione degli interessi sulle sanzioni amministrative pecuniarie - sorto a seguito del ritardo nel pagamento dell'imposta principale individuata in una cartella di pagamento emessa dopo il passaggio in giudicato della sentenza di conferma dell'avviso di liquidazione - si prescrive nel termine di dieci anni, in applicazione dell'art. 2953 c.c., che disciplina, in via generale, l'actio iudicati.

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