(massima n. 1)
Ai fini dell'interruzione della prescrizione ex art. 2952, comma 2, c.c., č necessario che la domanda di mediazione sia efficacemente comunicata alla controparte; il verbale di mediazione redatto dal mediatore non ha pubblica fede e non č sufficiente prova dell'avvenuta interruzione, secondo quanto stabilito dall'art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 28/2010.