Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 11899 del 6 maggio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Nell'assicurazione contro gli infortuni non mortali, la prescrizione del diritto all'indennizzo dovuto per il caso di postumi permanenti decorre dal giorno del consolidamento dei postumi, a nulla rilevando che essi, in futuro, potranno essere eliminati o ridotti con un apposito intervento.

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