Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 29456 del 7 novembre 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

In ambito di responsabilitą civile medica, la conoscenza da parte del medico assicurando del possibile danno causato ad un paziente rappresenta circostanza rilevante ai sensi dell'art. 1892 cod. civ. nelle polizze aventi efficacia retroattiva, comportando l'obbligo precontrattuale di riferirne all'assicuratore, indipendentemente dall'avere gią ricevuto una richiesta di risarcimento o una valutazione di responsabilitą da parte di terzi.

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