(massima n. 1)
Nel contratto di assicurazione, l'assicurato è tenuto alla massima buona fede (uberrima bona fides) nella rappresentazione del rischio al momento della stipula del contratto. La reticenza gravemente colposa dell'assicurato riguardo a circostanze che influenzano l'intensità del rischio non può essere sanata dalla mancanza di un esplicito obbligo di divulgazione nel contratto stesso, essendo tale obbligo implicito e derivante dalla legge.