Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 21172 del 29 luglio 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

Ai sensi dell'art. 1892 c.c., l'assicurato ha l'obbligo di rappresentare all'assicuratore tutte le circostanze conosciute o conoscibili idonee a incidere sul rischio assunto dall'assicuratore. L'adempimento di tale obbligo non riguarda fatti del tutto conclamati (come il passaggio in giudicato di una sentenza), ma tutte le circostanze che possono influenzare la corretta rappresentazione del rischio.

(massima n. 2)

In tema di assicurazione della responsabilitā civile, si deve ritenere che il rischio assicurato riguardi l'avveramento di eventi causali futuri e incerti rispetto al momento della stipula del contratto. Non č ammessa la copertura di rischi i cui presupposti causali si siano giā verificati al momento della stipula, anche se il danno effettivo si manifesti successivamente. Ai fini dell'applicazione dell'art. 1892 c.c., il dovere di disclosure dell'assicurato include la rappresentazione di tutte le circostanze note o conoscibili che possono incidere sull'assunzione del rischio da parte dell'assicuratore. L'omessa rivelazione di informazioni relative a condotte negligenti poste in essere prima della stipula della polizza di responsabilitā professionale costituisce una violazione dell'obbligo di buona fede contrattuale. 

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