(massima n. 2)
In tema di assicurazione della responsabilitā civile, si deve ritenere che il rischio assicurato riguardi l'avveramento di eventi causali futuri e incerti rispetto al momento della stipula del contratto. Non č ammessa la copertura di rischi i cui presupposti causali si siano giā verificati al momento della stipula, anche se il danno effettivo si manifesti successivamente. Ai fini dell'applicazione dell'art. 1892 c.c., il dovere di disclosure dell'assicurato include la rappresentazione di tutte le circostanze note o conoscibili che possono incidere sull'assunzione del rischio da parte dell'assicuratore. L'omessa rivelazione di informazioni relative a condotte negligenti poste in essere prima della stipula della polizza di responsabilitā professionale costituisce una violazione dell'obbligo di buona fede contrattuale.