(massima n. 1)
In tema di contratto di assicurazione, l'eventuale reticenza dell'assicurato, rilevante ai fini dell'annullamento del contratto ex art. 1892 c.c., deve aver avuto un'influenza determinante sulla formazione del consenso dell'assicuratore, sicché non può, per definizione, riguardare circostanze sopravvenute alla conclusione del contratto stesso.