(massima n. 1)
In tema di annullamento del contratto di assicurazione in conseguenza delle dichiarazioni reticenti o inesatte dell'assicurato, la pregressa richiesta di risarcimento avanzata dal terzo danneggiato, integrando un fatto potenzialmente idoneo ad incidere sul rischio, rientra nell'onere di comunicazione di cui all'art. 1892 c.c., indipendentemente dal fatto che alla stessa non abbia fatto seguito alcuna azione giudiziaria. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto irrilevante la reticenza dell'assicurato in ordine ad una richiesta di risarcimento ricevuta dal terzo danneggiato, sul presupposto che, al momento della stipula del contratto - avvenuta sette mesi dopo - non potesse presagirsi con certezza la successiva proposizione dell'azione giudiziaria).