(massima n. 1)
A fronte di dichiarazioni inesatte o reticenti dell'assicurato su circostanze relative alla valutazione del rischio ascrivibili a dolo o colpa grave l'art. 1892 cod. civ., nel concorso dell'ulteriore requisito della rilevanza delle dichiarazioni sulla formazione del consenso dell'assicuratore, conferisce a quest'ultimo sia il rimedio della impugnazione del contratto, previa manifestazione di una volontą in tal senso nel termine di decadenza di tre mesi dalla conoscenza di quel comportamento doloso o gravemente colposo, sia il rimedio qualora l'evento si verifichi prima della scadenza di detto termine trimestrale, ed a maggior ragione prima dell'inizio del suo decorso di rifiutare il pagamento dell'indennizzo eccependo la causa di annullamento del contratto. La proposizione di una domanda di annullamento del contratto, ai sensi dell'art. 1892 cod. civ., costituisce rimedio applicabile anche nel caso di polizza infortuni e di prima salute.