(massima n. 1)
In tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito, nel caso d'illecito istantaneo con effetti permanenti, caratterizzato da un'azione che si esaurisce in un lasso di tempo definito, lasciando sussistere i suoi effetti, la prescrizione inizia a decorrere con la prima manifestazione del danno; mentre, in ipotesi di illecito permanente, protraendosi la verificazione dell'evento per la durata del danno e della condotta che lo produce, essa ricomincia ogni giorno successivo a quello in cui il danno si č manifestato per la prima volta, fino alla cessazione della predetta condotta dannosa.