(massima n. 1)
Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da parte di chi assume di aver contratto per contagio da emotrasfusioni una malattia per fatto doloso o colposo di un terzo decorre dal giorno in cui tale malattia venga percepita - o possa essere percepita usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche - quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, cioè dal giorno in cui la vittima sia in grado di tracciare la riconducibilità causale della malattia alla sua causa scatenante, e quindi ai possibili responsabili.