Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 4556 del 20 febbraio 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da parte di chi assume di aver contratto per contagio da emotrasfusioni una malattia per fatto doloso o colposo di un terzo decorre dal giorno in cui tale malattia venga percepita - o possa essere percepita usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche - quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, cioè dal giorno in cui la vittima sia in grado di tracciare la riconducibilità causale della malattia alla sua causa scatenante, e quindi ai possibili responsabili.

(massima n. 2)

La presentazione della domanda amministrativa di indennizzo segna il limite temporale ultimo di decorrenza del termine di prescrizione della pretesa risarcitoria per i danni da emotrasfusioni, giacché attesta l'esistenza, in capo all'interessato, di una sufficiente e adeguata percezione degli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria configurabile (danno, evento produttivo di esso, nesso causale).

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