(massima n. 1)
In tema di prescrizione del diritto al risarcimento dei danni derivanti da illecito civile e penale, si applica la normativa prevista dall'art. 2947 c.c., che stabilisce criteri diversi a seconda che per la fattispecie penale sia stabilita una prescrizione pił breve o pił lunga di quella prevista per la fattispecie aquiliana.