(massima n. 1)
Se l'illecito civile č considerato dalla legge come reato per il quale č prevista una prescrizione pių lunga ed il giudizio penale si č concluso con sentenza irrevocabile di assoluzione non pregiudicante l'azione civile, a questa si applica la prescrizione prevista per il fatto illecito aquiliano, ma con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data della sentenza irrevocabile.