(massima n. 1)
Qualora l'illecito civile sia considerato dalla legge come reato, ma il giudizio penale non sia stato promosso, ancorché per difetto di querela, all'azione civile di risarcimento si applica, ai sensi dell'art. 2947, comma 3, c.c., l'eventuale pił lunga prescrizione prevista per il reato, decorrente dalla data del fatto, purché il giudice civile accerti, incidenter tantum, con gli strumenti probatori ed i criteri propri del relativo processo, l'esistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, sia soggettivi che oggettivi. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva escluso l'applicazione del pił lungo termine prescrizionale non ritenendo provato il fatto di reato secondo il principio dell'"oltre ogni ragionevole dubbio").