Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 1348 del 20 gennaio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Il termine quinquennale di prescrizione per il diritto al risarcimento dei danni decorre dal momento in cui l'evento dannoso si manifesta oggettivamente, e non dal momento della consapevolezza da parte del danneggiato dell'antigiuridicitā della condotta altrui. L'azione di risarcimento č quindi prescritta se non interrompita entro cinque anni dall'accertamento dell'evento che ha causato il danno, sebbene il danneggiato sia consapevole della responsabilitā altrui.

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