(massima n. 1)
Il termine quinquennale di prescrizione per il diritto al risarcimento dei danni decorre dal momento in cui l'evento dannoso si manifesta oggettivamente, e non dal momento della consapevolezza da parte del danneggiato dell'antigiuridicitā della condotta altrui. L'azione di risarcimento č quindi prescritta se non interrompita entro cinque anni dall'accertamento dell'evento che ha causato il danno, sebbene il danneggiato sia consapevole della responsabilitā altrui.