(massima n. 1)
In tema di risarcimento del danno derivante da reato, l'art. 2947, terzo comma, c.c., il quale stabilisce che, se il reato č estinto per causa diversa dalla prescrizione o č intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento si prescrive nei termini indicati dai primi due commi (cinque anni e due anni), con decorso dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza č divenuta irrevocabile, trova applicazione solo nel caso in cui matura l'effetto interruttivo conseguente alla costituzione di parte civile nel processo penale, essendo irrilevante la mera pendenza del processo penale senza la costituzione del danneggiato come parte civile.