Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 2420 del 5 febbraio 2026

(2 massime)

(massima n. 1)

Ai sensi dell'art. 2947, comma 3, c.c., se il fatto č considerato dalla legge come reato e per il reato č stabilita una prescrizione pił lunga, questa di applica anche all'azione civile con decorrenza dalla data del fatto. La prescrizione da considerare, ai fini civilistici, č quella prevista alla data del fatto, senza rilevare eventuali modifiche successive del regime di prescrizione penale.

(massima n. 2)

In tema di risarcimento del danno derivante da illecito civile costituente reato, ai sensi dell'art. 2947, comma 3, c.c., si applica il termine di prescrizione pił lungo previsto per il reato, con decorrenza dalla data del fatto. Le successive modifiche normative che riducono tali termini non possono retroagire per gli aspetti civilistici della prescrizione del diritto al risarcimento del danno.

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