(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 2947, comma 3, c.c., se il fatto č considerato dalla legge come reato e per il reato č stabilita una prescrizione pił lunga, questa di applica anche all'azione civile con decorrenza dalla data del fatto. La prescrizione da considerare, ai fini civilistici, č quella prevista alla data del fatto, senza rilevare eventuali modifiche successive del regime di prescrizione penale.