(massima n. 1)
L'omessa traduzione della sentenza di primo grado all'imputato alloglotto che non comprende la lingua italiana integra una nullitā generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che, ove eccepita con l'atto di impugnazione o rilevata nei termini di cui all'art. 180 cod. proc. pen., comporta l'annullamento della sentenza-documento e la restituzione degli atti al primo giudice, nella fase successiva alla deliberazione, per la traduzione. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'esecuzione della traduzione oltre "un termine congruo", in violazione dell'art. 143, comma 2, cod. proc. pen., determina lo slittamento del termine per impugnare, se questo non č ancora decorso, ovvero, se lo stesso č ormai consumato, la deducibilitā della nullitā della sentenza). (Annulla in parte senza rinvio, Corte Appello Firenze, 10/10/2024)