(massima n. 1)
La domanda di rateizzazione del debito tributario s'interpreta come riconoscimento volontario e consapevole dell'esistenza del debito, costituendo un atto interruttivo della prescrizione ai sensi dell'art. 2944 c.c. Il nuovo termine di prescrizione decorrerą dalla scadenza delle singole rate, indipendentemente dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso.