(massima n. 1)
L'erogazione dell'indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, non integra - né ai fini dell'interruzione della prescrizione né a quelli di una rinuncia, anche implicita, ad avvalersene - un riconoscimento, da parte dello Stato, del diritto al risarcimento del danno preteso da colui che ha patito lesioni a seguito di emotrasfusioni non sicure, in quanto detta erogazione comporta l'ammissione della sussistenza di fatti e circostanze riconducibili al solo elemento oggettivo della pił ampia fattispecie risarcitoria azionata dal danneggiato, non estendendosi anche all'elemento soggettivo.