(massima n. 1)
Gli atti interruttivi della prescrizione devono essere validamente e ritualmente effettuati nei confronti del debitore personalmente affinché possano produrre i loro effetti; altrimenti non si può considerare interrotta la prescrizione decennale nel caso in cui tali atti siano stati effettuati solo nei confronti delle società fallite senza mai essere stati notificati personalmente al debitore stesso.