(massima n. 1)
Ai fini della interruzione della prescrizione, l'esigenza di una rigorosa individuazione del destinatario dell'atto interruttivo deve escludersi con riguardo agli eredi del debitore defunto, la cui individuazione discende dalla relativa delazione ereditaria. Ne consegue che anche alla semplice lettera indirizzata collettivamente ed impersonalmente agli eredi del debitore esattamente individuato può riconoscersi l'effetto interruttivo della prescrizione, sempreché risulti in concreto che siffatta manifestazione di volontà sia giunta a conoscenza dei detti destinatari.