Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 20161 del 22 luglio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In caso di notifica nulla della citazione, essa può interrompere e sospendere la prescrizione solo se viene accertato che l'atto è entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario. Diversamente, la prescrizione non può ritenersi interrotta.

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