(massima n. 1)
In tema di interruzione della prescrizione, perché un atto sia idoneo a tale effetto ai sensi dell'art. 2943, quarto comma, cod. civ., deve contenere una chiara indicazione del soggetto obbligato e deve esplicitare la pretesa con una richiesta esplicita di adempimento. La reiterata denuncia dei medesimi vizi non č valida ai fini dell'interruzione della prescrizione.