(massima n. 1)
La valutazione sull'idoneitā di un atto a interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c. č parte integrante e necessaria dell'unica e inscindibile questione di prescrizione giā dedotta dalle parti nel processo e spetta al giudice in quanto valutazione idonea a mettere capo a una pronuncia di rigetto non solo ove non sia decorso il termine di legge, ma anche in presenza di idonei atti interruttivi, rilevabili d'ufficio, sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti, o, a contrario, ritenuti inidonei, anche d'ufficio, a interrompere la prescrizione per ragioni diverse da quelle esposte negli atti difensivi della parte eccipiente.