(massima n. 1)
La presentazione, da parte del convenuto, di una memoria difensiva che conclude per il rigetto dell'azione di accertamento negativo della pretesa creditoria veicolata tramite opposizione a cartella esattoriale, costituisce atto interruttivo della prescrizione ex art. 2943, comma 2, c.c., anche in assenza di una specifica domanda riconvenzionale.