(massima n. 1)
In tema di azione risarcitoria promossa dai genitori di un minore iure proprio e nella qualità di esercenti la potestà genitoriale, il minore può beneficiare, ex art. 2943 c.c., dell'effetto interruttivo permanente (o sospensivo) della prescrizione, prodotto dalla citazione introduttiva del giudizio promosso dai genitori, anche ove essi, nelle more, siano stati dichiarati decaduti dalla potestà genitoriale ed abbiano abbandonato la pretesa esercitata in rappresentanza del figlio per il danno dallo stesso patito.