(massima n. 1)
Il "pactum de non petendo" privo di un termine finale di efficacia č illegittimo, poiché costituisce il mezzo per eludere l'applicazione delle norme imperative di cui agli artt. 2934, 2936 e 2937, comma 2, c.c. in quanto, impedendo l'estinzione del diritto per prescrizione, equivale ad una rinuncia alla stessa prima che sia compiuta e, pertanto, ne modifica la disciplina legale.