(massima n. 1)
Perché sussista una rinuncia tacita alla prescrizione, è necessaria un'incompatibilità assoluta tra il comportamento del debitore e la volontà di quest'ultimo di avvalersi della causa estintiva del diritto. Un atto deve contenere, oltre alle indicazioni del soggetto obbligato, una richiesta inequivocabile di adempimento idonea a costituire in mora il debitore. La valutazione circa la ricorrenza di tali presupposti è di competenza del giudice di merito e non può essere messa in discussione in sede di legittimità.