(massima n. 1)
La rinuncia alla prescrizione, a norma dell'art. 2937, comma 3, c.c., può risultare anche da un comportamento incompatibile con la volontà di opporre la causa estintiva dell'altrui diritto, e, cioè, non altrimenti interpretabile se non nel senso di considerare attualmente esistente il diritto medesimo; per l'effetto, con riguardo alla prescrizione del diritto di un coerede all'accettazione della eredità, la suddetta rinuncia tacita, da parte dell'altro coerede, è configurabile nel suo riconoscimento del diritto del primo a partecipare alla divisione dell'eredità.