(massima n. 1)
La locazione stipulata a canone vile in data anteriore al pignoramento è inopponibile non solo all'aggiudicatario ai sensi dell'art. 2923, comma 3, cod. civ., ma anche alla procedura esecutiva e ai creditori, stante l'interesse pubblicistico al rituale sviluppo del processo esecutivo. Il giudice dell'esecuzione può legittimamente emanare l'ordine di liberazione degli immobili, con successiva attuazione da parte del custode, senza necessità di titolo giudiziale conseguito in sede cognitiva.