Cassazione civile Sez. III sentenza n. 11698 del 30 aprile 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In caso di pignoramento presso terzi delle somme dovute al debitore a titolo di canone di locazione di un immobile gią pignorato da altro creditore, dovendosi considerare dette somme gią pignorate, ai sensi dell'art. 2912 c.c., quali frutti civili dell'immobile, il giudice dell'espropriazione presso terzi, a cui il terzo dichiari che i canoni sono stati gią pignorati nell'ambito dell'esecuzione immobiliare, deve trasmettere il fascicolo al giudice di quest'ultima affinché questi proceda alla parziale riunione, trattandosi di plurime azioni esecutive avviate da creditori diversi su beni parzialmente coincidenti.

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