Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 13011 del 15 maggio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

In materia di esecuzione forzata, l'identificazione dei beni trasferiti a seguito di un'espropriazione immobiliare deve avvenire in base alle indicazioni del decreto di trasferimento emesso ex art. 586 cod. proc. civ., cui vanno aggiunti i beni ai quali gli effetti del pignoramento si estendono automaticamente ai sensi dell'art. 2912 cod. civ. Il decreto di trasferimento, inoltre, può legittimamente riportare quanto descritto nella relazione peritale in termini di pertinenze del bene principale, anche qualora tali pertinenze non siano espressamente menzionate nel decreto stesso.

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