Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 5113 del 27 febbraio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

La liquidità del credito è irrilevante ai fini dell'azione pauliana. Inoltre, il presupposto oggettivo dell'azione (cd. eventus damni) ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore. Ne consegue che è legittima, se congruamente motivata, la sentenza con la quale il giudice di merito abbia affermato che, a fronte della modificazione del patrimonio del debitore, costituita da alienazione di azienda comprensiva di beni immobili, grava sul convenuto l'onere di provare l'indifferenza dell'operazione, per essere il credito dell'attore comunque sufficientemente garantito dalla residua consistenza patrimoniale del debitore.

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