Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 16819 del 17 giugno 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

Ai fini dell'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., č sufficiente la titolaritā in capo all'attore di una mera ragione di credito, senza alcuna necessitā che sia certa, liquida (e cioč determinata nel suo preciso ammontare), esigibile o preliminarmente accertato in sede giudiziaria.

(massima n. 2)

In caso di domanda d'inefficacia ex art. 2901 c.c., il giudice č tenuto a valutare: a) la consistenza del credito vantato dal creditore; b) la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento dell'atto pregiudizievole; c) il mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore per effetto di tale atto.

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