(massima n. 1)
Ai fini dell'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., č sufficiente la titolaritā in capo all'attore di una mera ragione di credito, senza alcuna necessitā che sia certa, liquida (e cioč determinata nel suo preciso ammontare), esigibile o preliminarmente accertato in sede giudiziaria.