(massima n. 1)
L'esenzione dalla revocatoria ordinaria dell'adempimento di un debito scaduto, prevista dall'art. 2901, comma 3, c.c., si applica anche all'alienazione di un bene eseguita per reperire la liquidità occorrente all'adempimento del debito stesso, purché essa rappresenti il solo mezzo per tale scopo e sia in rapporto di strumentalità necessaria con l'atto dovuto.