Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 18213 del 3 luglio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di azione revocatoria ordinaria, l'esistenza di un'ipoteca sul bene oggetto dell'atto dispositivo non esclude la connotazione dell'atto stesso come "eventus damni", in quanto la valutazione della idoneitā dell'atto a costituire un pregiudizio e della possibile incidenza della causa di prelazione connessa all'ipoteca va compiuta attraverso un giudizio prognostico proiettato verso il futuro.  Nel contesto dell'azione revocatoria ordinaria, incombe al convenuto dimostrare che, nonostante l'atto di disposizione oggetto di revoca, il suo patrimonio ha una capienza comunque tale da poter garantire il debito; tale prova non puō essere considerata "diabolica" se č sufficiente allegare lo stato patrimoniale in essere da cui risulta chiaramente la consistenza del patrimonio residuo.

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